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Controversie nel commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il decreto legislativo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico – 3. Competenza giurisdizionale: A) la legge di riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995) – 4. Segue: B) la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – 5. Segue: C) i criteri per la individuazione del giudice competente in materia di contratti conclusi dai consumatori posti dal Regolamento 44/2001/CE – 6. Legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C
1. Premessa
Tra le più rilevanti questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo del commercio elettronico, vi sono senz’altro quelle della individuazione del giudice competente a conoscere di una data controversia e della legge ad essa applicabile quando la lite presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico italiano.
Le attività commerciali svolte on-line non possono infatti che risentire fortemente della transnazionalità propria della Rete1. Particolare importanza assumono dette questioni nell’ambito del commercio elettronico B2C (Businnes to Consumer) con riguardo al consumatore, parte debole del contratto on-line2 che abbisogna di particolare protezione giuridica. Ciò allorquando, naturalmente, la lite tra prestatore di un servizio della società dell’informazione3 e consumatore non possa trovare più agevole ed efficace soluzione tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)4. D’altra parte, è altresì vero che, di frequente, sono gli stessi operatori della Rete a ricorrere ad una serie di accorgimenti volti ad attenuare i rischi connessi alla individuazione del giudice competente e della legge applicabile con riguardo alle contrattazioni telematiche. Così, ad esempio, possono essere inseriti nel sito web appositi disclaimer attraverso cui restringere l’offerta solo a determinati paesi5.
Le fattispecie che presentano elementi di estraneità sono, com’è noto, oggetto del diritto internazionale privato, oggi disciplinato in Italia innanzitutto dalla legge 218/19956, oltre che dalle convenzioni internazionali in vigore per il nostro paese e dalla normativa comunitaria.
Nonostante le loro peculiarità, anche le attività del commercio elettronico B2C sono dunque, attualmente, soggette a detta disciplina, alla quale pertanto occorrerà rifarsi per (tentare di) risolvere i problemi concernenti la competenza giurisdizionale7 e la legge applicabile alle relative controversie. Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme rilevanti sono quelle contenute nel titolo II della L. 218/1995 (in particolare negli artt. 3 e 4) e, come si vedrà, nella sezione 4 (artt. 15-17) del Regolamento 44/2001/CE, dedicata ai “contratti conclusi dai consumatori”.
Con riguardo invece alla legge applicabile, si renderà necessario analizzare in particolare l’art. 57 della L. 218/1995 nonché le norme della Convenzione di Roma del 1980 dedicate ai contratti conclusi dai consumatori (art. 5).
Prima di esaminare tali disposizioni, occorrerà però soffermarsi brevemente anche sul recente D.L.vo 70/2003, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il quale contiene norme rilevanti sia in tema di competenza giurisdizionale che di legge applicabile alle controversie del commercio elettronico, nonché in materia di composizione delle liti.
2. Il decreto legislativo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico
Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 20038, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 20019, l’Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno10. Obiettivo fondamentale del decreto sul commercio elettronico (art. 1, comma 1) è quello di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (come definiti dall’art. 2), fra i quali il commercio elettronico, garantendo così il buon funzionamento del mercato11.
Tra le definizioni valevoli ai fini del provvedimento si ricordano (art. 2, comma 1):
A) servizi della società dell’informazione: le attività economiche svolte in linea (on-line) nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Detta norma prevede che per servizio della società dell’informazione deve intendersi qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi12;
B) prestatore: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
C) prestatore stabilito: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato.
Viene specificato che “la presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore”;
D) destinatario del servizio: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
E) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
L'art. 3 del decreto sul commercio elettronico introduce il principio in base al quale il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del provvedimento, pertanto, i servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano devono conformarsi alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato, oltre che alle norme del decreto in esame.
Le disposizioni relative all'ambito regolamentato (definito dall’art. 2, comma 1, lett. h)) non possono d’altra parte limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro (art. 3, comma 2).
Si specifica inoltre, per quel che qui interessa, che alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del Regolamento CE n. 44/2001 (art. 3, comma 3), disposizioni che saranno analizzate nel prosieguo13.
Rilevante in questa sede è anche quanto previsto dall’art. 4 del D.L.vo 70/2003, secondo cui le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3, appena esaminate, non trovano applicazione, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
b) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori14.
Ciò posto, il provvedimento disciplina alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico – disciplina a cui sono dunque soggetti i prestatori stabiliti in Italia – sancendo in primo luogo il principio dell’assenza di autorizzazione preventiva per l’accesso e l’esercizio dell’attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione (art. 6) e ponendo in secondo luogo una serie di obblighi informativi a carico di detto prestatore.
Si prevedono pertanto informazioni generali obbligatorie che devono essere sempre fornite dal prestatore ai destinatari del servizio, in primis ai consumatori (art. 7); si prevedono inoltre specifici obblighi di informazione con riguardo alle comunicazioni commerciali, sollecitate e non (art. 8) nonché con riguardo alla conclusione di contratti on-line (art. 12).
Il provvedimento disciplina altresì, in maniera articolata, la responsabilità dei provider, prevedendo sostanzialmente che sui “prestatori intermediari” non ricada alcuna responsabilità per i contenuti a condizione che detti provider non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi (artt. 14-16). Viene posto poi in favore dei provider il principio dell’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza (art. 17).
Con riguardo, infine, alla composizione delle controversie nel commercio elettronico, l’art. 19 del provvedimento in parola stabilisce che, in caso di lite, al prestatore e al destinatario del servizio della società dell’informazione deve essere riconosciuta la possibilità di adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti anche per via telematica15.
La direttiva 2000/31/CE si occupa invece espressamente anche dei ricorsi giurisdizionali. L’art. 18, par. 1, stabilisce infatti che “gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa”.
In base al considerando 52 della direttiva, inoltre, “l'esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici”16.
3. Competenza giurisdizionale: A) la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995)
Deve ricordarsi innanzitutto che la già richiamata legge 218/1995 stabilisce espressamente che le sue disposizioni, in ogni caso, “non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia” (art. 2, comma 1).
Ciò posto, il titolo II della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (artt. 3-12) regola la giurisdizione italiana17 prevedendo innanzitutto che essa sussiste quando (art. 3, comma 1)
- il convenuto è domiciliato o residente in Italia
- o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile
- e negli altri casi in cui è prevista dalla legge18.
Il secondo comma dell’art. 3 L. 218/1995 aggiunge che la giurisdizione italiana sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 – quest’ultima relativa ai contratti conclusi dai consumatori – del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale19, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
In virtù di questa norma, in materia civile e commerciale, anche nel caso di convenuto non domiciliato in uno degli Stati firmatari della Convenzione, troveranno dunque applicazione i criteri per l’individuazione del giudice competente posti dalle richiamate sezioni di essa (oggi sostituita, come si vedrà, dal Regolamento 44/2001/CE)20.
Rispetto alle altre materie, la giurisdizione italiana sussiste infine anche in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio (art. 3, comma 2, L. 218/1995)21.
L’art. 4, comma 1, L. 218/1995 prevede d’altra parte che, quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se “le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.
Il secondo comma della disposizione citata aggiunge inoltre che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili22.
4. Segue: B) la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Con la già richiamata Convenzione di Bruxelles del 1968, i membri originari della CEE hanno inteso porre in essere un regime uniforme in materia di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale23.
Si tratta di una Convenzione c.d. doppia, in quanto prevede sia regole uniformi sulla giurisdizione sia un regime agevolato per l’efficacia delle decisioni.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata oggi sostituita dal Regolamento 44/2001/CE del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale24.
Il Regolamento è entrato in vigore il primo marzo 2002 e, in quanto tale, è direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico degli Stati membri dell’Unione europea.
Come disposto dal provvedimento, nella misura in cui esso sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione deve intendersi oggi rivolto al Regolamento (art. 68).
Con riguardo al campo di applicazione del provvedimento in esame, il suo art. 1 prevede che esso trovi applicazione in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Il Regolamento non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa25.
Sono inoltre espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l'arbitrato.
Il principio fondamentale accolto dal Regolamento in materia di competenza giurisdizionale è quello secondo cui la competenza a conoscere di una data controversia presentante elementi di estraneità spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo.
A questo proposito, infatti, l’art. 2, par. 1, stabilisce che, salve le altre disposizioni del Regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
Alle persone che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate, si applicheranno comunque le norme sulla competenza vigenti per i cittadini (art. 2, par. 2).
L’art. 3 aggiunge che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nel provvedimento. In particolare, nei loro confronti non potranno essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I del Regolamento in esame.
Ciò vale a dire che, per l’Italia, allorché si sia in presenza di un convenuto domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, non potranno trovare applicazione “l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218” sopra illustrati.
Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23 (proroga di competenza) del Regolamento (art. 4,
par. 1).
Come già visto, per l’Italia, si applicheranno dunque in siffatta ipotesi gli artt. 3 e 4 L. 218/199526.
Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I del provvedimento (art. 4, par. 2).
Accanto al “foro generale” costituito dal domicilio del convenuto, il Regolamento 44/2001/CE prevede poi “competenze esclusive” per determinate categorie di controversie; “competenze speciali” che istituiscono fori facoltativi a quello generale per certe materie; e, infine “competenze imperative” finalizzate alla protezione del contraente “debole” in materia assicurativa e nelle ipotesi di contratti conclusi da consumatori.
5. Segue: C) i criteri per la individuazione del giudice competente in materia di contratti conclusi dai consumatori posti dal Regolamento 44/2001/CE
Sulla base della citata normativa, nel caso di una controversia sorta nell’ambito del commercio elettronico B2C tra soggetti operanti in ordinamenti giuridici diversi, sia che la parte che si avrebbe intenzione di citare in Italia sia domiciliata in uno Stato appartenente all’Unione europea, sia che essa sia domiciliata altrove27, troveranno dunque applicazione i criteri sulla competenza giurisdizionale posti dal Regolamento 44/2001/CE per le controversie civili e commerciali, più precisamente quelli di cui alla sezione 4 del provvedimento, dedicata ai contratti conclusi dai consumatori.
D’altra parte, occorre oggi far riferimento anche a quanto espressamente previsto per il commercio elettronico dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/31/CE, sopra brevemente illustrato, il quale, come accennato, stabilisce che alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 3).
Rilevante ai fini della presente analisi è dunque la summenzionata sezione 4 del Regolamento, la quale disciplina i “contratti conclusi dai consumatori” (artt. 15, 16 e 17) introducendo per essi un apposito sistema di competenze di carattere c.d. imperativo,
sulla base del presupposto che in tale tipologia contrattuale “è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali” (considerando n. 13 del Regolamento).
Secondo l’art. 15, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, è regolata dalle disposizioni che si vanno ad illustrare, qualora28:
a) si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una
pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Nel nostro caso, l’attività di commercio elettronico ben può considerarsi, ai fini della norma, quale attività diretta, tramite la Rete, verso una pluralità di Stati incluso, normalmente, anche lo Stato di domicilio del consumatore.
Troveranno dunque applicazione i criteri posti dal Regolamento 44/2001/CE per l’individuazione del giudice competente in materia di contratti dei consumatori.
Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma ivi possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività, detta controparte è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato (art. 15, par. 2).
Le norme previste dal Regolamento per i contratti conclusi dai consumatori non si applicano ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale (art. 15, par. 3).
Ciò premesso, secondo quanto stabilito dall’art. 16, nei casi previsti dall’art. 15 appena illustrato, l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta:
- o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte,
- o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta invece solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Le disposizioni dell’articolo 16 non pregiudicano d’altra parte il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della sezione 4 del Regolamento.
Si vede dunque come il Regolamento 44/2001/CE, nel suo ambito di applicazione, tuteli il consumatore on-line dando a costui la possibilità di scegliere se convenire la controparte
avanti il giudice dello Stato di proprio domicilio, evitando un giudizio all’estero, o avanti il giudice dello Stato di domicilio dell’altra parte, qualora ritenuto conveniente.
Più rigide si presentano invece le regole per chi esercita attività di commercio elettronico in ambito comunitario, il quale sarà costretto a citare il consumatore domiciliato in uno Stato membro solo ed esclusivamente in detto Stato.
Nel caso di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, troveranno invece applicazione per l’talia, come sopra illustrato, i criteri di cui agli artt. 3 e 4 L. 218/1995.
Ciò significa che il consumatore domiciliato in Italia potrà comunque ivi convenire in giudizio la controparte straniera non domiciliata in ambito europeo, in virtù del richiamo operato alla Convenzione di Bruxelles, oggi Regolamento 44/2001/CE, dall’art. 3, comma 2, L. 218/1995; mentre la controparte del consumatore non domiciliato in uno Stato membro, stante il medesimo richiamo, non potrà – salvo casi particolari – adire il giudice italiano.
A questo proposito occorre ricordare anche che, secondo l’art. 14 del D.L.vo 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori, nell’ambito di applicazione di detto provvedimento, giudice italiano territorialmente competente sarà inderogabilmente
il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore29.
Le disposizioni della sezione 4 del Regolamento 44/2001/CE concernenti i contratti dei consumatori, appena esaminate, possono essere derogate, secondo l’art. 17, solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella sezione, o
3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge
di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Occorre ricordare anche quanto previsto dal successivo art. 23 del Regolamento (“Proroga di competenza”), secondo cui qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro30. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
Sempre secondo la medesima disposizione, la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Va sottolineato che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza (art. 23, par. 2).
Con riguardo ai consumatori, le clausole attributive di competenza non sono però valide se in contrasto con le disposizioni dell’art. 17 sopra esaminato.
Si prevede altresì che il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso sia competente. Tale norma non si applica se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza (proroga tacita di competenza, art. 24).
Deve rilevarsi infine che un ulteriore carattere di “imperatività” delle disposizioni del Regolamento poste a tutela dei consumatori si rinviene nel fatto che le decisioni pronunciate in violazione delle norme sopra illustrate non potranno essere riconosciute negli altri Stati membri in virtù del divieto posto dall’art. 35 del Regolamento.
6. Legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C
Il giudice italiano adito secondo le norme illustrate, superata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione, si troverà poi – nel corso di un procedimento regolato dalla legge processuale italiana (art. 12 L. 218/1995)31 – a dover decidere la controversia applicando alla fattispecie la legge sostanziale richiamata dalle norme italiane di conflitto o quella legge di cui alle convenzioni internazionali eventualmente applicabili.
Con riguardo, per quel che qui interessa, alle obbligazioni contrattuali, l’art. 57 L. 218/1995 prevede che esse siano in ogni caso32 regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali33, resa esecutiva in
Italia con la legge 18 dicembre 1984, n. 97534, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Tra le altre convenzioni internazionali rilevanti in materia, occorre senz’altro ricordare che in Italia le norme di conflitto uniformi della Convenzione di Roma non risultano applicabili ad un tipo contrattuale di frequente utilizzazione nel commercio internazionale: la vendita di cose mobili corporali, la quale è sottoposta alla Convenziona dell’Aja del 195535.
In via interpretativa, è d’altra parte possibile ritenere che, per le vendite riguardanti i consumatori, trovino comunque applicazione le disposizioni per essi più favorevoli contenute nella Convenzione di Roma del 198036.
Deve ricordarsi, inoltre, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci37, dal cui campo di applicazione sono però espressamente esclusi i contratti di consumo, vale a dire vendite aventi ad oggetto “merci acquistate per uso personale, familiare o domestico”. Tuttavia, detta Convenzione si applica anche in questo ultimo caso se il venditore sapeva, o doveva sapere, che la merce era acquistata per un “tale uso”.
In questa sede saranno brevemente illustrate le norme principali poste dalla Convenzione di Roma del 1980 con riguardo, in particolare, ai consumatori38.
Il criterio fondamentale adottato dalla Convenzione è quello secondo cui il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3).
L’art. 5 dell’Accordo detta d’altra parte una disciplina specifica per i contratti conclusi dai consumatori, vale a dire quei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che possa considerarsi estraneo alla sua attività professionale, nonché i contratti destinati al finanziamento di tale fornitura39.
Per tale categoria contrattuale, la suddetta disposizione prevede dunque che la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto (condizioni queste che paiono sussistere nel caso delle contrattazioni via Internet40) o
- se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.
In mancanza di scelta effettuata a norma del sopra richiamato art. 341, si prevede inoltre che i contratti conclusi dal consumatore siano sottoposti alla legge del paese nel quale quest’ultimo ha la sua residenza abituale, sempreché ricorrano le condizioni sopra enunciate (art. 5, par. 3)42.
In ambito di commercio elettronico B2C, sulla base della disciplina dettata dalla Convenzione di Roma con riguardo alle obbligazioni contrattuali, salve le altre convenzioni internazionali eventualmente applicabili, in caso di lite con un prestatore di
un servizio della società dell’informazione domiciliato o meno in uno Stato membro dell’Unione europea, il consumatore con residenza abituale in Italia potrà pertanto sempre contare, quantomeno, sull’applicazione da parte del giudice italiano delle
disposizioni imperative previste dalla legge nazionale a sua protezione43.
Occorre precisare in proposito che, ai sensi dell’art. 11 del già richiamato D.L.vo 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori, si prevede espressamente che, “ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste” dal suddetto provvedimento, il quale dovrà pertanto, in ogni caso, trovare applicazione.
Analogamente:
- in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, l’art. 1
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